Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (= CPAE) trova la sua origine più immediata nella ecclesiologia che si è sviluppata in seguito al Concilio Vaticano II e cioè nella dimensione comunitaria e partecipativa di tutti i fedeli, presbiteri e laici, alla vita della Chiesa.
La Parola di Dio, l’esempio di Gesù e la tradizione apostolica e patristica, ci offrono continuamente uno stimolo ad assumere una giusta posizione spirituale e materiale nei confronti dei beni di questo mondo, se vogliamo vivere in coerenza con la fede che professiamo.
Occorre tener presente che non c’è un rapporto diretto tra l’efficacia dell’azione pastorale e i mezzi economici e le strutture utilizzate. Per questo è necessario vigilare che l’efficienza economico-organizzativa non abbia mai da appannare il primato del messaggio, e quindi occorre essere disponibili a rinunciare ad eventuali privilegi, soprattutto quando questi possono diventare un ostacolo alla credibilità della Chiesa.
Il senso di responsabilità e di corresponsabilità nella gestione dei beni, come anche la chiarezza, ossia la trasparenza e la precisione e i modi con cui viene condotta la gestione, sono valori che non possono essere disattesi; la comunità ecclesiale è chiamata a riservare la debita attenzione e ad educare alla stima di tali valori.
Un ruolo molto importante va riconosciuto ai laici nel campo specifico del «servizio dei beni economici nella Chiesa». I laici, infatti, oltre al dovere di acquistare una coscienza veramente ecclesiale che impegna a fare proprie le necessità della Chiesa, comprese quelle materiali, sono chiamati ad offrire la propria competenza ed esperienza all’amministrazione dei beni della comunità cristiana.
Natura:
Art. 1
Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (= CPAE), costituito dal parroco in attuazione del can. 537 del Codice di Diritto Canonico, è l’organo di collaborazione dei fedeli con il Parroco nella vita parrocchiale, per garantire una migliore e corretta gestione comunitaria dei beni ecclesiastici.
Art. 2
È organismo distinto dal Consiglio pastorale parrocchiale, e opera secondo la propria competenza, fissata in questo Statuto. Infatti, mentre il CPP affronta la conduzione pastorale globale della parrocchia, il CPAE è in ausilio al sopraddetto Consiglio, per individuare e mettere in opera gli strumenti e le strutture di cui la pastorale parrocchiale necessita. Occorre perciò che ci sia la massima collaborazione ed un ordinato coordinamento. Per questo è opportuno che i due organismi siano collegati, in modo ordinario, mediante la presenza di diritto di almeno un consigliere in ambedue i Consigli.
Finalità:
Art. 3
Scopo specifico del CPAE è di coadiuvare il Parroco con il suo parere e con la sua opera nell’amministrazione economica della parrocchia (can. 1280), tenendo conto, sia pure nel pieno rispetto di eventuali intenzioni degli offerenti, dei fini principali dei beni ecclesiastici e cioè:
l’esercizio del culto, l’onesto e dignitoso sostentamento del clero e delle persone in servizio parrocchiale, e le attività pastorali e caritative (can. 1254, par. 2).
Art. 4
In concreto, esso ha il compito di:
a) curare la conservazione e manutenzione degli edifici, attrezzature, mobili, arredi e di quanto appartiene alla parrocchia, usando particolare premura per il patrimonio artistico e storico;
b) esaminare e dare il proprio parere su contratti, preventivi, piani di finanziamento e di impiego di capitali, sul movimento del personale in servizio di attività parrocchiali;
c) condividere con il Parroco l’impegno di provvedere a soddisfare alle esigenze economiche della comunità parrocchiale, in particolare all’equo sostentamento del clero, al giusto compenso del personale religioso e laico comunque impegnato in attività liturgiche e pastorali, all’adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali del medesimo e di altri obblighi legislativi e fiscali dell’Ente parrocchia;
d) esaminare e firmare i bilanci preventivi e consuntivi annuali dell’amministrazione parrocchiale, copia dei quali deve essere trasmessa al Consiglio Diocesano per gli Affari economici entro il mese di marzo di ogni nuovo anno;
e) farsi attento e sensibile alle esigenze degli organismi interparrocchiali e diocesani, in particolare degli Istituti previsti dal can. 1274, per contribuire adeguatamente al loro funzionamento a vantaggio di tutta la Chiesa diocesana.
Poteri e funzionamento del Consiglio:
Art. 10
I Membri hanno voto consultivo, non deliberativo. In esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli, richiesta dai canoni 127 e 212 paragrafo 3, per cui il Parroco deve ricercarne e ascoltarne attentamente il parere; non discostarsene, se non per seri motivi; e servirsene, ordinariamente, come valido strumento, per l’amministrazione della Parrocchia.
Il loro parere è obbligatorio, anche se non vincolante, per i bilanci annuali e per tutti gli atti di straordinaria amministrazione da sottoporre all’esame del Consiglio Diocesano per gli Affari economici, corredati dal relativo verbale, regolarmente sottoscritto.
Tanto premesso sono quindi a
NOMINARE
i membri che costituiranno il nuovo Consiglio:
- Giovanni C.
- Cinzia M.
- Paolo L.
- Cosimo Damiano G.
- Michele L.
- Francesco Paolo S.
- Luigi B.
L’insediamento è avvenuto il giorno 22 febbraio 2019